ARSENALE: CONSIGLIO DI STATO DEMOLISCE PRIMO RICORSO DI ITALIANA COSTRUZIONI

Il Consiglio di Stato boccia su tutta la linea le 5 tesi di Italiana costruzioni che aveva chiamato in giudizio l’amministrazione comunale per aver revocato il pubblico interesse sul vecchio project financing che avrebbe trasformato l’Arsenale in una sorta di centro commerciale. 

A questo punto ci attenderemmo delle scuse sia da parte della ditta che dell’ex Sindaco Tosi nonché della compagna Bisinella che per mesi hanno cercato di condizionare i consiglieri comunali ventilando la possibilità di cause risarcitorie milionarie a carico sia del Comune che dei singoli consiglieri. Scuse che sarebbero dovute anche alla città visto che i ricorsi di questi mesi, ancorché legittimi, hanno chiaramente cercato di condizionare la volontà politica di trasformare uno degli edifici storici più importanti della città. 

Confermando la sentenza del Tar, davanti al quale Italiana Costruzioni aveva già perso il ricorso, il Consiglio di Stato dice in almeno 10 modi diversi quanto già sapevamo, ovvero che il proponente del project financing non acquisisce alcun diritto fintanto che la gara non viene bandita e aggiudicata. Ecco alcuni passi della sentenza che lo confermano: 

“In materia di project financing, l’amministrazione – una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato – non è comunque tenuta a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale ““Anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera continua a essere immanente ed insindacabile nel merito”“Dalla dichiarazione di pubblico interesse della proposta del promotore privato non deriva alcun vincolo per l’amministrazione di affidare la concessione, essendo necessaria da parte di quest’ultima una scelta ulteriore, analogamente a quanto avviene per qualsiasi decisione di affidare un contratto”. “Anche una volta che la proposta di quest’ultimo (il privato, ndr) sia stata dichiarata di pubblico interesse, lo stesso non acquisisce alcun diritto pieno all’indizione della procedura, ma una mera aspettativa, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in ordine all’opportunità di contrattare sulla base della medesima proposta”.“La posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all’interno della gara una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta”.“In conclusione, solo dopo aver stipulato il contratto, si erode lo spazio per la revoca pubblicistica”.
E sul diritto al rimborso delle spese di progettazione, il Consiglio di Stato precisa che esso “viene riconosciuto solo a conclusione della gara, nel caso in cui il promotore non risulti aggiudicatario tale diritto e” (cosa altrettanto importante) “non nei confronti dell’amministrazione, bensì dell’aggiudicatario”. 

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